Convenzione n. 152›Parte III
Art. 14
In vigore dal 4 gen 1985
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Qualsiasi materiale e impianto elettrico dovrà essere costruito, sistemato, utilizzato e mantenuto in modo da prevenire qualsiasi pericolo ed essere conforme alle norme stabilite dalla competente autorità.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-14-5