Convenzione n. 152›Parte III
Art. 19
In vigore dal 4 gen 1985
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1. Si prenderanno adeguate misure per proteggere qualsiasi apertura che possa comportare rischi di caduta dei lavoratori o dei veicoli su un ponte od interponte dove i lavoratori sono tenuti a svolgere le loro mansioni.
2. Tutti i boccaporti sprovvisti di battenti di adeguata altezza e resistenza dovranno essere chiusi o, se non vengono utilizzati.
bisognerà rimettere a posto i parapetti salvo che si tratti di interruzioni di lavoro di breve durata; una persona responsabile sarà incaricata di controllare che tali misure vengano eseguite.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-19-2