Convenzione n. 152›Parte III
Art. 23
In vigore dal 4 gen 1985
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1. Nonostante le disposizioni dell', tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di qualsiasi operazione portuale dovranno essere periodicamente ed approfonditamente esaminati e certificati da persona competente; tali esami dovranno effettuarsi almeno una volta l'anno.
2. Ai fini del paragrafo 4 dell' e del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per esame approfondito un esame visivo particolareggiato effettuato da persona competente, completato, se necessario, da altri mezzi o misure appropriate allo scopo di pervenire a delle conclusioni fondate in quanto a sicurezza della attrezzatura di sollevamento o dell'accessorio di operazione portuale preso in esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-23-2