Convenzione n. 152Parte III

Art. 21

In vigore dal 4 gen 1985
. Qualsiasi attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazione portuale e braca o dispositivo di sollevamento facente parte integrante di un carico dovrà essere: a) di progettazione e costruzione accurata, di resistenza rispondente all'uso a cui è destinato, in buono stato di manutenzione e, per quanto riguarda l'attrezzatura di sollevamento, è richiesta la corretta sistemazione; b) utilizzato in modo corretto e sicuro; in particolare non dovrà sopportare pesi superiori alla portata massima di utilizzo, salvo che si tratti di controlli regolamentari effettuati sotto la direzione di una persona competente.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-21-2

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