Convenzione n. 152Parte III

Art. 25

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Processi verbali debitamente autenticati, che constatino una sufficiente presunta sicurezza di funzionamento delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali considerati, dovranno essere tenuti, a terra o a bordo, a seconda dei casi; dovranno precisare: la portata massima di utilizzo, la data e l'esito dei controlli, gli esami approfonditi e le ispezioni menzionate negli ; resta inteso che, nel caso di ispezione, menzionata al paragrafo 1 dell', il processo verbale dovrà essere redatto solamente qualora l'ispezione abbia individuato un difetto. 2. Un registro delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali dovrà essere tenuto in conformità alle prescrizioni della competente autorità, tenuto conto del modello raccomandato dal Bureau international du Travail. 3. Il registro dovrà comprendere i certificati rilasciati o riconosciuti dalla competente autorità o delle copie certificate conformi ai detti certificati, stabiliti nel modo prescritto dalla competente autorità tenuto conto dei modelli raccomandati dal Bureau international du Travail per quanto riguarda, a seconda dei casi, il controllo, l'esame approfondito o l'ispezione delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo