Convenzione n. 152›Parte III
Art. 30
In vigore dal 4 gen 1985
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I carichi non dovranno essere sollevati nè calati se non imbracati od altrimenti fissati alla attrezzatura di sollevamento in modo da offrire garanzia di sicurezza.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-30