Convenzione n. 152Parte III

Art. 34

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Qualora non si possa assicurare in altro modo una adeguata protezione contro i rischi di infortunio o rischi per la salute, i lavoratori dovranno servirsi di un'attrezzatura per la protezione individuale e di tute di protezione che essi potranno richiedere per poter svolgere le loro mansioni in sicurezza e saranno tenuti a farne buon uso. 2. I lavoratori saranno tenuti a prendere cura di tali attrezzature per la protezione individuale e delle tute di protezione. 3. Le attrezzature per la protezione individuale e le tute di protezione dovranno essere convenientemente conservate dal datore di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo