Convenzione n. 152›Parte III
Art. 36
In vigore dal 4 gen 1985
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1. Ogni membro dovrà stabilire, per via legislativa o per altra via conforme alla pratica e condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate:
a) i rischi professionali per i quali conviene prevedere un esame medico preliminare o degli esami medici periodici o i due tipi di esami;
b) tenuto conto della natura e grado dei rischi e delle particolari circostanze, l'intervallo massimo al quale devono essere effettuati gli esami periodici;
c) nel caso di lavoratori esposti a particolari rischi professionali per la salute, la portata degli esami specialistici considerati necessari;
d) le opportune misure per effettuare un servizio di medicina del lavoro per i lavoratori.
2. Gli esami medici e specialistici effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non potranno comportare alcuna spesa per i lavoratori.
3. Le constatazioni fatte nel corso degli esami medici e specialistici avranno carattere confidenziale.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-36