Convenzione n. 152Parte III

Art. 36

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Ogni membro dovrà stabilire, per via legislativa o per altra via conforme alla pratica e condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate: a) i rischi professionali per i quali conviene prevedere un esame medico preliminare o degli esami medici periodici o i due tipi di esami; b) tenuto conto della natura e grado dei rischi e delle particolari circostanze, l'intervallo massimo al quale devono essere effettuati gli esami periodici; c) nel caso di lavoratori esposti a particolari rischi professionali per la salute, la portata degli esami specialistici considerati necessari; d) le opportune misure per effettuare un servizio di medicina del lavoro per i lavoratori. 2. Gli esami medici e specialistici effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non potranno comportare alcuna spesa per i lavoratori. 3. Le constatazioni fatte nel corso degli esami medici e specialistici avranno carattere confidenziale.
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