Convenzione n. 152Parte IV

Art. 41

In vigore dal 4 gen 1985
. Ogni membro ratificante la presente convenzione dovrà: a) precisare gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro delle persone od enti coinvolti nelle operazioni portuali; b) adottare le necessarie misure, e in particolare prevedere opportune sanzioni per assicurare la applicazione delle disposizioni della presente convenzione; c) incaricare adeguati servizi di ispezione per il controllo sulla applicazione delle misure da adottare conformemente alle disposizioni della presente convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-41

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