Convenzione n. 152›Parte III
Art. 38
In vigore dal 4 gen 1985
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1. Nessun lavoratore dovrà essere incaricato di eseguire operazioni portuali senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione sufficienti sui rischi potenziali inerenti al suo lavoro e sulle principali precauzioni da prendere.
2. Solamente le persone dai diciotto anni di età in su e che possiedano le attitudini e la esperienza necessarie o le persone in corso di formazione convenientemente inquadrate potranno manovrare le attrezzature di sollevamento e le altre attrezzature di operazioni portuali.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-38