Convenzione n. 152Parte III

Art. 39

In vigore dal 4 gen 1985
. Per contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dovranno essere adottate misure affinché tali fatti siano denunciati all'autorità competente e, se necessario, siano oggetto di inchiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-39

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo