Convenzione n. 152›Parte III
Art. 35
In vigore dal 4 gen 1985
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In previsione d'infortuni, mezzi adeguati, ivi compreso un personale qualificato, dovranno essere facilmente disponibili per salvare qualsiasi persona in pericolo, prestare i primi soccorsi ed evacuare i feriti nei limiti del possibile e del ragionevole senza aggravare il loro stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-35