Convenzione n. 152›Parte III
Art. 40
In vigore dal 4 gen 1985
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In conformità alla legislazione o prassi nazionali, impianti sanitari e servizi appropriati e convenientemente mantenuti dovranno essere previsti in numero sufficiente in tutte le banchine ed a ragionevole distanza dai luoghi di lavoro dove ciò sia praticamente fattibile.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-40