Convenzione n. 152Parte III

Art. 40

In vigore dal 4 gen 1985
. In conformità alla legislazione o prassi nazionali, impianti sanitari e servizi appropriati e convenientemente mantenuti dovranno essere previsti in numero sufficiente in tutte le banchine ed a ragionevole distanza dai luoghi di lavoro dove ciò sia praticamente fattibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-40

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo