Convenzione n. 152›Parte IV
Art. 42
In vigore dal 4 gen 1985
.
1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere i termini entro i quali le disposizioni della presente convenzione diventeranno applicabili in materia di:
a) costruzione o attrezzatura delle navi;
b) costruzione o attrezzatura di tutti gli apparecchi di sollevamento o di operazioni portuali situati sulla banchina;
c) costruzione di qualsiasi accessorio di operazioni portuali.
2. I termini prescritti in conformità al paragrafo 1 del presente articolo non dovranno superare i quattro anni a partire dalla data di ratifica della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-42