Convenzione n. 152Parte IV

Art. 42

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere i termini entro i quali le disposizioni della presente convenzione diventeranno applicabili in materia di: a) costruzione o attrezzatura delle navi; b) costruzione o attrezzatura di tutti gli apparecchi di sollevamento o di operazioni portuali situati sulla banchina; c) costruzione di qualsiasi accessorio di operazioni portuali. 2. I termini prescritti in conformità al paragrafo 1 del presente articolo non dovranno superare i quattro anni a partire dalla data di ratifica della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-42

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