Convenzione n. 152›Parte III
Art. 34
109 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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1. Qualora non si possa assicurare in altro modo una adeguata protezione contro i rischi di infortunio o rischi per la salute, i lavoratori dovranno servirsi di un'attrezzatura per la protezione individuale e di tute di protezione che essi potranno richiedere per poter svolgere le loro mansioni in sicurezza e saranno tenuti a farne buon uso.
2. I lavoratori saranno tenuti a prendere cura di tali attrezzature per la protezione individuale e delle tute di protezione.
3. Le attrezzature per la protezione individuale e le tute di protezione dovranno essere convenientemente conservate dal datore di lavoro.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-34