Art. 30
Convenzione n. 152Parte III

Art. 30

105 / 126
In vigore dal 4 gen 1985
. I carichi non dovranno essere sollevati nè calati se non imbracati od altrimenti fissati alla attrezzatura di sollevamento in modo da offrire garanzia di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-30