Convenzione n. 152›Parte III
Art. 28
In vigore dal 4 gen 1985
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Tutte le navi dovranno avere a bordo i piani di allestimento e tutti gli altri documenti necessari per permettere il corretto allestimento degli alberi di caricamento e dei loro accessori.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-28