Convenzione n. 152›Parte III
Art. 20
In vigore dal 4 gen 1985
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1. Bisognerà adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza ai lavoratori delle stive e dell'interponte merci della nave qualora si utilizzino veicoli a motore o si effettuino operazioni di carico o scarico a mezzo di apparecchi a motore.
2. I pannelli di stiva e i bagli non dovranno essere tolti o rimessi a posto durante il corso dei lavori effettuati nella stiva situata sotto il boccaporto. Prima di procedere ad operazioni di carico o scarico, i pannelli di stiva ed i bagli non convenientemente disposti dovranno essere rimossi.
3. Una ventilazione sufficiente dovrà essere assicurata nella stiva o interponte merci con circolazione di aria fresca per prevenire rischi per la salute dovuti al fumo dei motori a combustione interna o da altre fonti.
4. Adeguate disposizioni, compresi mezzi sicuri di evacuazione, per la tutela delle persone dovranno essere previste qualora si effettuino operazioni di carico o scarico di merci senza imballaggio in una stiva od interponte o qualora un lavoratore sia chiamato a svolgere mansioni in una tramoggia a bordo.
Storico versioni
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