Art. 20
Convenzione n. 152Parte III

Art. 20

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In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Bisognerà adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza ai lavoratori delle stive e dell'interponte merci della nave qualora si utilizzino veicoli a motore o si effettuino operazioni di carico o scarico a mezzo di apparecchi a motore. 2. I pannelli di stiva e i bagli non dovranno essere tolti o rimessi a posto durante il corso dei lavori effettuati nella stiva situata sotto il boccaporto. Prima di procedere ad operazioni di carico o scarico, i pannelli di stiva ed i bagli non convenientemente disposti dovranno essere rimossi. 3. Una ventilazione sufficiente dovrà essere assicurata nella stiva o interponte merci con circolazione di aria fresca per prevenire rischi per la salute dovuti al fumo dei motori a combustione interna o da altre fonti. 4. Adeguate disposizioni, compresi mezzi sicuri di evacuazione, per la tutela delle persone dovranno essere previste qualora si effettuino operazioni di carico o scarico di merci senza imballaggio in una stiva od interponte o qualora un lavoratore sia chiamato a svolgere mansioni in una tramoggia a bordo.
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