Convenzione n. 152›Parte III
Art. 15
In vigore dal 4 gen 1985
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Quando una nave viene caricata o scaricata da bordo a bordo con un'altra nave o da bordo in banchina, adeguati mezzi di accesso alla nave atti a garantire la sicurezza e correttamente installati ed assicurati dovranno essere predisposti e tenuti a disposizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-15-5