Convenzione n. 152Parte III

Art. 17

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. L'accesso alla stiva o al ponte merci dovrà essere assicurato: a) da una scala fissa o, quando ciò si riveli irrealizzabile, da una scala a pioli fissa, da una galloccia o da dei gradini scavati di adeguate dimensioni, di sufficiente resistenza e di costruzione appropriata; b) da qualsiasi altro mezzo accettabile per la competente autorità. 2. Nella misura del ragionevole e realizzabile, i mezzi di accesso specificati nel presente articolo dovranno essere separati dalla zona dei boccaporti. 3. I lavoratori non dovranno utilizzare nè essere obbligati ad utilizzare mezzi di accesso alla stiva o al ponte merci diversi da quelli specificati nel presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-17-4

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