Convenzione n. 152›Parte III
Art. 17
92 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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1. L'accesso alla stiva o al ponte merci dovrà essere assicurato:
a) da una scala fissa o, quando ciò si riveli irrealizzabile, da una scala a pioli fissa, da una galloccia o da dei gradini scavati di adeguate dimensioni, di sufficiente resistenza e di costruzione appropriata;
b) da qualsiasi altro mezzo accettabile per la competente autorità.
2. Nella misura del ragionevole e realizzabile, i mezzi di accesso specificati nel presente articolo dovranno essere separati dalla zona dei boccaporti.
3. I lavoratori non dovranno utilizzare nè essere obbligati ad utilizzare mezzi di accesso alla stiva o al ponte merci diversi da quelli specificati nel presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-17-4