Convenzione n. 152›Parte III
Art. 10
In vigore dal 4 gen 1985
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1. Tutte le superfici utilizzate per la circolazione dei veicoli o l'accatastamento dei prodotti o merci dovranno essere predisposte a tali scopi e si dovrà assicurarne la manutenzione.
2. Le operazioni di accatastamento, stivaggio, disaccatastamento o di stivaggio dei prodotti e delle merci dovranno essere eseguite in modo ordinato e con le dovute precauzioni, tenuto conto della natura e dell'imballaggio dei prodotti o merci.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-10-5