Convenzione n. 152Parte III

Art. 10

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Tutte le superfici utilizzate per la circolazione dei veicoli o l'accatastamento dei prodotti o merci dovranno essere predisposte a tali scopi e si dovrà assicurarne la manutenzione. 2. Le operazioni di accatastamento, stivaggio, disaccatastamento o di stivaggio dei prodotti e delle merci dovranno essere eseguite in modo ordinato e con le dovute precauzioni, tenuto conto della natura e dell'imballaggio dei prodotti o merci.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-10-5

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