Convenzione n. 152›Parte II
Art. 7
82 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, per via della legislazione nazionale o per altra opportuna via conforme alla pratica e condizioni nazionali, la competente autorità dovrà consultarsi con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
2. Una stretta collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori o loro rappresentanti dovrà essere istituita per l'applicazione delle misure contemplate nel paragrafo 1 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-7-5