Sesto Accordo›Parte QUARTA
Art. 44
Ostacoli agli scambi
In vigore dal 20 set 1984
Ostacoli agli scambi
1. Alla luce dei suoi studi sul mercato dello stagno, il Consiglio può individuare gli ostacoli all'espansione degli scambi dello stagno e dei suoi prodotti semilavorati e finiti.
2. Tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo, il Consiglio può emettere raccomandazioni proprie o adoperarsi affinché altre organizzazioni competenti emanino raccomandazioni volte a ridurre e, se possibile, ad eliminare integralmente tali ostacoli. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati raggiunti con l'applicazione di tali raccomandazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-44