Sesto AccordoParte QUARTA

Art. 44

Ostacoli agli scambi

In vigore dal 20 set 1984
Ostacoli agli scambi 1. Alla luce dei suoi studi sul mercato dello stagno, il Consiglio può individuare gli ostacoli all'espansione degli scambi dello stagno e dei suoi prodotti semilavorati e finiti. 2. Tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può emettere raccomandazioni proprie o adoperarsi affinché altre organizzazioni competenti emanino raccomandazioni volte a ridurre e, se possibile, ad eliminare integralmente tali ostacoli. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati raggiunti con l'applicazione di tali raccomandazioni.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-44

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