Sesto Accordo›Parte QUARTA
Art. 41
Obblighi generali
In vigore dal 20 set 1984
.
Obblighi generali
1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo, i
Membri faranno quanto in loro potere e collaboreranno per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi.
2. I Membri accettano di considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in forza del presente accordo.
3. Fatto salvo il disposto generale del paragrafo 1 del presente
articolo, i Membri si atterranno in particolare alle seguenti condizioni:
a) fintanto che saranno disponibili quantitativi di stagno
sufficienti a coprire interamente i loro fabbisogni, essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno per determinate utilizzazioni finali, salvo quando tale divieto o limitazione non siano incompatibili con altri accordi commerciali internazionali;
b) essi creano le premesse atte ad incentivare uno sfruttamento economico dei giacimenti, conformemente alle esigenze di mercato; e c) promuovono la conservazione delle risorse naturali di stagno impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-41