Sesto AccordoParte QUARTA

Art. 41

Obblighi generali

In vigore dal 20 set 1984
. Obblighi generali 1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo, i Membri faranno quanto in loro potere e collaboreranno per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. 2. I Membri accettano di considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in forza del presente accordo. 3. Fatto salvo il disposto generale del paragrafo 1 del presente articolo, i Membri si atterranno in particolare alle seguenti condizioni: a) fintanto che saranno disponibili quantitativi di stagno sufficienti a coprire interamente i loro fabbisogni, essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno per determinate utilizzazioni finali, salvo quando tale divieto o limitazione non siano incompatibili con altri accordi commerciali internazionali; b) essi creano le premesse atte ad incentivare uno sfruttamento economico dei giacimenti, conformemente alle esigenze di mercato; e c) promuovono la conservazione delle risorse naturali di stagno impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-41

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