Sesto Accordo
Art. 37
Esportazioni speciali
In vigore dal 20 set 1984
Esportazioni speciali
1. In qualsiasi momento successivo all'istituzione di un periodo di
controllo, il Consiglio può, alla maggioranza di due terzi ripartita, autorizzare l'esportazione (qui di seguito denominata esportazione speciale) di un determinato quantitativo di stagno oltre il tonnellaggio di cui al paragrafo 1 dell', a condizione che
esso ritenga
a) che l'esportazione speciale proposta sia destinata a
costituire una scorta governativa, e
b) che verosimilmente l'esportazione speciale proposta non sarà
utilizzata a fini commerciali o industriali durante il periodo di applicazione del presente accordo.
2. Il Consiglio può, alla maggioranza di due terzi ripartita,
subordinare un'esportazione speciale alle condizioni che ritiene necessarie.
3. Se vengono rispettate le disposizioni dell' e le
condizioni imposte dal Consiglio a norma del paragrafo 2 del presente articolo, un'esportazione speciale non viene presa in considerazione quando si applicano le disposizioni dell', paragrafi 2 e 4, e dell', paragrafo 1.
4. Il Consiglio può, alla maggioranza di due terzi ripartita,
rivedere in qualsiasi momento le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fermo restando che tale revisioni non deve recare pregiudizio ad alcuna operazione effettuata da un Membro in virtù di un'autorizzazione ricevuta e nel rispetto di condizioni già imposte a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-37