Sesto Accordo

Art. 32

Istituzione del controllo delle esportazioni

In vigore dal 20 set 1984
Istituzione del controllo delle esportazioni 1. Quando almeno il 70% del volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all', oppure il volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all', modificato dalle disposizioni finanziarie del par. 7 dell', scegliendo tra i due volumi quello meno elevato, è detenuto sotto forma di stagno metallico nella scorta stabilizzatrice, il Consiglio può, alla maggioranza di due terzi ripartita, istituire un periodo di controllo. 2. Quando almeno l'80% del volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all' oppure il volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all', modificato dalle disposizioni finanziarie del par. 7 dell', scegliendo tra i due volumi quello meno elevato, è detenuto sotto forma di stagno metallico nella scorta stabilizzatrice, il Consiglio può istituire un periodo di controllo. 3. Quando istituisce un periodo di controllo conformemente al par. 1 oppure al par. 2 del presente articolo, il Consiglio fissa il tonnellaggio totale di operazione ammesso per i Membri produttori durante tale periodo di controllo, tenendo conto delle stime di produzione e di consumo effettuate in applicazione della lettera a) dell', dei quantitativi di stagno metallico e delle liquidità detenute nella scorta stabilizzatrice, del volume, della disponibilità e della probabile evoluzione delle altre scorte di stagno, del commercio dello stagno, del prezzo corrente dello stagno metallico e di qualsiasi altro fattore di interesse. 4. È altresì compito del Consiglio adeguare l'offerta alla domanda in modo da mantenere il prezzo dello stagno metallico tra il prezzo minimo ed il prezzo massimo. Il Consiglio deve inoltre adoperarsi a mantenere disponibili nella scorta quantitativi di stagno metallico e liquidità sufficienti per rettificare gli eventuali scarti tra offerta e domanda. 5. La limitazione delle esportazioni in virtù del presente accordo per ciascun periodo di controllo è subordinata ad una decisione del Consiglio e nessuna limitazione delle esportazioni può essere applicata durante un periodo qualsiasi a meno che il Consiglio stesso abbia destinato detto periodo per un controllo ed abbia fissato per lo stesso un tonnellaggio totale di esportazioni ammesso. 6. Il Consiglio può istituire periodi di controllo e fissare tonnellaggi totali di esportazioni ammessi a prescindere dalla limitazione o dalla sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice a norma degli o 31. 7. Un tonnellaggio totale di esportazioni ammesso fissato precedentemente in applicazione del par. 3 del presente articolo può essere aumentato, ma non diminuito, dal Consiglio durante il periodo di controllo cui si riferisce. 8. Se, durante un periodo di controllo per il quale è stato fissato un tonnellaggio totale di esportazioni ammesso conformemente al par. 3 del presente articolo, la media mobile quindicinale per prezzo di mercato dello stagno rimane pari o supera, per 12 giorni di borsa consecutivi, il limite superiore del settore inferiore della fascia di prezzo istituita conformemente all', il tonnellaggio di esportazioni ammesso viene aumentato in modo che il tonnellaggio totale delle esportazioni ammesso per l'intero periodo raggiunga il più elevato fra i valori sotto indicati: a) il livello delle esportazioni per il corrispondente periodo calcolato sulla base della media trimestrale delle esportazioni durante gli ultimi quattro trimestri consecutivi che hanno preceduto il periodo di controllo e che non sono stati dichiarati periodi di controlli; oppure b) il 110% del tonnellaggio totale di esportazioni ammesso per questo periodo di controllo. 9. In deroga alle disposizioni del par. 8 del presente articolo, il tonnellaggio totale delle esportazioni ammesso per tale periodo di controllo non viene aumentato nei casi sotto indicati: a) se sono trascorsi meno di 3 mesi dall'istituzione del controllo delle esportazioni immediatamente successivi ad un intervallo durante il quale non è stata applicata alcuna limitazione delle esportazioni e precedenti il primo dei 12 giorni di borsa consecutivi di cui al par. 8 del presente articolo; oppure b) se l'ultimo prezzo noto del mercato si situa nel settore inferiore della fascia di prezzo, restando inteso che, se le condizioni di cui al par. 8 del presente articolo continuano ad essere soddisfatte, tale aumento ha effetto immediato non appena il prezzo di mercato raggiunge o supera il limite superiore di tale settore. 10. Ai fini del presente articolo, per prezzo di mercato dello stagno si intende il prezzo dello stagno praticato sul mercato dello stretto di Penang, a meno che il Consiglio decida altrimenti. 11. Quando ha istituito un periodo di controllo e fissato il tonnellaggio totale di esportazione ammesso per tale periodo, il Consiglio può nel contempo invitare qualsiasi paese che sul suo territorio o sui suoi territori coltiva miniere di stagno ad applicare durante questo periodo alle esportazioni di stagno di sua produzione la limitazione che il Consiglio ed il paese in questione possono di concerto ritenere opportuna. Il Consiglio può anche avviare consultazioni con i paesi consumatori di stagno al fine di rafforzare il controllo dei quantitativi di stagno immessi sui mercati internazionali. 12. Il Consiglio può consultare i Membri consumatori per definire misure compatibili con altri accordi commerciali internazionali, nell'intento di riservare, durante un periodo di controllo, un trattamento preferenziale alle importazioni di stagno provenienti dai Membri produttori.
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