Sesto Accordo

Art. 31

La scorta stabilizzatrice e le variazioni dei tassi di cambio

In vigore dal 20 set 1984
La scorta stabilizzatrice e le variazioni dei tassi di cambio 1. Il presidente esecutivo può, di propria iniziativa o su richiesta di un Membro, convocare immediatamente il Consiglio al fine di rivedere i prezzi minimo e massimo quando ritenga o, eventualmente, quando detto Membro ritenga che le eventuali modifiche dei tassi di cambio rendano necessaria tale revisione. Per le sessioni indette in forza del presente paragrafo è sufficiente un preavviso inferiore a 7 giorni. 2. Alle condizioni enunciate nel par. 1 del presente articolo, il presidente esecutivo può, in attesa della sessione del Consiglio di cui al suddetto paragrafo, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta stabilizzatrice se tale limitazione o sospensione gli sembra necessaria per impedire che il direttore acquisti o venda stagno in quantitativi tali da recare pregiudizio alla realizzazione dell'obiettivo del presente accordo. 3. Il Consiglio può confermare, modificare od annullare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice effettuate in forza del presente articolo. Se il Consiglio non giunge ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice provvisoriamente limitate o sospese continuano senza limitazione oppure vengono riprese. 4. Entro i 30 giorni successivi alla sua decisione di confermare, modificare od annullare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice in applicazione del presente articolo, il Consiglio vaglia l'opportunità di definire un prezzo massimo e minimo provvisori e può fissare tali prezzi. Se il Consiglio non fissa i prezzi minimo o massimo provvisori in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimo e massimo esistenti rimangono in vigore, ferme restando le disposizioni del par. 6 del presente articolo. 5. Entro 90 giorni successivi alla definizione dei prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio rivede tali prezzi e può fissare nuovi prezzi minimo e massimo. Se il Consiglio non fissa i nuovi prezzi in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimo e massimo provvisori divengono i prezzi minimo e massimo applicabili. 6. Se il Consiglio non fissa prezzi minimo e massimo provvisori conformemente al par. 4 del presente articolo, egli può definire i prezzi minimo e massimo in qualsiasi sessione successiva. 7. Le operazioni della scorta stabilizzatrice riprendono conformemente alle disposizioni dell' sulla base dei prezzi minimo e massimo che saranno fissati conformemente alle disposizioni dei parr. 4, 5 o 6 del presente articolo, a seconda del caso.
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