Sesto Accordo
Art. 26
Procedura di liquidazione
In vigore dal 20 set 1984
Procedura di liquidazione
1. Alla risoluzione del presente accordo, cessano tutte le
operazioni della scorta stabilizzatrice effettuate a norma degli o 31. Dopo tale data, il direttore non effettua ulteriori acquisti di stagno e può procedere a vendite soltanto se autorizzato dal disposto dei paragrafi 2, 3 oppure 8 del presente articolo.
2. In ordine alla liquidazione della scorta stabilizzatrice il
direttore precederà come disposto ai paragrafi 3 - 8 ed 11 del presente articolo, a meno che il Consiglio sostituisca con altre disposizioni quelle contenute nel presente articolo.
3. Quanto prima dopo la risoluzione del presente accordo, il direttore preleva dal saldo rimanente sul conto della scorta stabilizzatrice una somma che egli valuta sufficiente per il rimborso di qualsiasi pendenza connessa con eventuali prestiti contratti in applicazione dell' e per far fronte a tutte le spese di liquidazione della scorta stabilizzatrice stessa conformemente al disposto del presente articolo. Se il saldo rimanente sul conto della scorta stabilizzatrice non basta a questi fini, il direttore procede, entro termini e quantitativi decisi dal Consiglio, alla vendita di partite di stagno sufficienti per reperire la somma supplementare richiesta.
4. Ferme restando le disposizioni del presente accordo e in conformità delle stesse, a ciascun Membro viene rimborsata la quota che detiene nella scorta stabilizzatrice.
5. Per accertare l'entità di tale quota, il direttore procede come segue:
a) vengono determinati i contributi versati in denaro da ciascun membro;
b) tutto lo stagno detenuto dal direttore alla data della risoluzione del presente accordo viene valutato sulla base di un prezzo rappresentativo praticato a tale data su un mercato riconosciuto e approvato dal Consiglio; l'importo equivalente a tale valore viene quindi aggiunto al totale delle liquidità a disposizione del direttore alla data di cui sopra, dopo il prelievo della somma di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
c) se il totale raggiunto con le operazioni di cui alla lettera b) supera la somma complessiva di tutti i contributi versati da tutti i Membri alla scorta stabilizzatrice, l'eccedenza viene ripartita tra i Membri in proporzione dei contributi totali versati da ciascuno di essi alla scorta stabilizzatrice, determinati conformemente alla precedente lettera a), moltiplicati per il numero di giorni che tali contributi sono rimasti a disposizione del direttore fino alla risoluzione del presente accordo. Ai fini del calcolo del numero dei giorni di cui sopra, non vengono presi in considerazione il giorno nel quale il direttore ha ricevuto il contributo nè il giorno della risoluzione del presente accordo. L'importo in più così distribuito a ciascun Membro viene aggiunto al totale dei contributi versati da ogni singolo Membro, determinati come disposto alla precedente lettera a). Nel calcolo della ripartizione dell'eccedenza, il contributo di un Membro che sia stato privato dei suoi diritti non viene considerato quale somma rimasta a disposizione del direttore durante il periodo della privazione dei diritti;
d) se il totale raggiunto conformemente al disposto della
lettera b) è inferiore alla somma di tutti i contributi versati da tutti i Membri alla scorta stabilizzatrice, il disavanzo viene ripartito tra i Membri, in proporzione dei loro contributi totali.
L'aliquota di disavanzo così assegnata ai singoli Membri viene dedotta dal totale dai contributi di ciascuno di essi, determinato conformemente alla precedente lettera a).
e) Il risultato dei calcoli di cui sopra viene considerato, per ogni singolo Membro, pari alla sua quota della scorta stabilizzatrice.
6. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente
articolo, a ciascun Membro viene assegnata la quota spettantegli in liquidità e in quantitativo di stagno disponibile per la distribuzione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, restando inteso che, se un Membro ha perso la totalità o una parte dei suoi diritti di partecipazione alla liquidazione della scorta stabilizzatrice a norma degli oppure 58, la sua quota di rimborso viene ridotta in proporzione a tale perdita e la conseguente rimanenza viene ripartita tra gli altri Membri, proporzionalmente alle loro rispettive quote sulla scorta stabilizzatrice.
7. Il rapporto tra il quantitativo di stagno e l'importo in
liquidità assegnato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sarà identico per ciascun Membro.
8. a) A ciascun Membro viene versato l'importo in liquidità ad
esso assegnato a seguito della procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
b) Il quantitativo di stagno assegnato a ciascun Membro viene
trasferito a quest'ultimo secondo frazionamenti e nell'arco di tempo ritenuti opportuni dal Consiglio, fermo restando che, se il quantitativo totale di stagno da trasferire ai Membri è inferiore a 30.000 t, l'arco di tempo non deve superare 24 mesi dalla risoluzione del presente accordo. Se è pari o superiore a 30.000 t, il quantitativo totale viene trasferito ai Membri ad una media di 10.000 t per ciascun periodo di 12 mesi dopo la risoluzione del presente accordo.
c) In ciascuna operazione di trasferimento, il Consiglio deve tener conto, tra l'altro
i) del quantitativo totale di stagno disponibile per la distribuzione,
ii) degli effetti che l'immissione di tale quantitativo di stagno può esercitare sul mercato,
iii) degli interessi dei Membri, nella prospettiva di una continuità delle forniture di stagno.
d) Ogni Membro può chiedere che una qualsiasi frazione del
quantitativo di stagno spettantegli venga venduta e che gli utili netti ricavati da tale vendita gli siano versati direttamente.
9. In deroga alla procedura di liquidazione di cui al presente
articolo, qualsiasi quantitativo di stagno assegnato ai Membri in conformità del precedente paragrafo 8 può essere trasferito sulla scorta stabilizzatrice di un successivo accordo internazionale sullo stagno.
10. Qualsiasi quantitativo di stagno assegnato ad uno Stato membro che non sia parte di un successivo accordo internazionale sullo stagno viene restituito a tale Membro non oltre sei mesi dopo la risoluzione del presente accordo.
11. Quando tutti i quantitativi di stagno sono stati smaltiti
conformemente al precedente paragrafo 8, il direttore distribuisce tra i Membri l'eventuale saldo rimanente della somma prelevata in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, nelle proporzioni assegnate a ciascun Membro conformemente al precedente paragrafo 5.
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