Sesto Accordo
Art. 25
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
In vigore dal 20 set 1984
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
Il Consiglio aprirà con il Fondo comune, appena questo diventerà operativo, negoziati intesi a definire condizioni e modalità reciprocamente accettabili per un accordo di associazione con il Fondo comune stesso al fine di beneficiare integralmente delle agevolazioni da esso offerte.
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