Sesto Accordo

Art. 29

Limitazione o sospensione del funzionamento della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 20 set 1984
Limitazione o sospensione del funzionamento della scorta stabilizzatrice 1. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 3, lettere b) e d), il Consiglio può limitare o sospendere le operazioni sul mercato a termine sullo stagno se ritiene che ciò sia necessario ai fini del presente accordo. 2. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 3, lettere a) ed e), il Consiglio può, in corso di sessione, limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi conferiti al direttore dei punti di cui sopra non consenta di conseguire gli obiettivi del presente accordo. 3. Quando il Consiglio non è in sessione, spetta al presidente esecutivo il potere di limitare e di sospendere le operazioni sulla scorta stabilizzatrice di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il presidente esecutivo può revocare in qualsiasi momento una limitazione o sospensione effettuata a norma del paragrafo 3. 5. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni sulla scorta stabilizzatrice in forza del paragrafo 3 del presente articolo, il presidente esecutivo indice una sessione del Consiglio al fine di riesaminare tale decisione. La sessione si tiene entro 14 giorni dalla data della limitazione o della sospensione. 6. Il Consiglio può confermare o annullare qualsiasi limitazione o sospensione decisa in forza del paragrafo 3 del presente articolo. Se il Consiglio non giunge ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice continuano senza limitazione o vengono riprese conformemente alle disposizioni dell'. 7. Finché rimangono in vigore le eventuali limitazioni o sospensioni del funzionamento della scorta stabilizzatrice determinate in virtù del presente articolo, il Consiglio riesamina la decisione presa in tal senso ad intervalli di non oltre sei settimane. Se in una sessione destinata al nuovo esame in parola il Consiglio non giunge ad una decisione favorevole alla continuazione della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta stabilizzatrice continuano senza limitazione oppure vengono riprese.
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