Sesto Accordo

Art. 30

Altre operazioni della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 20 set 1984
Altre operazioni della scorta stabilizzatrice 1. Il Consiglio può autorizzare il direttore a comprare stagno da una scorta governativa di carattere non commerciale oppure a venderlo a tale scorta o per conto di quest'ultima. Il Consiglio può altresì autorizzare il direttore a comprare stagno dai paesi contribuenti alla scorta stabilizzatrice del quinto accordo, prelevando tale stagno dalla loro quota di liquidazione della scorta stabilizzatrice dell'accordo suddetto. Le disposizioni dell', par. 3, non si applicano alle operazioni di acquisto e di vendita di stagno per le quali è stata data un'autorizzazione conforme alle disposizioni del presente paragrafo. 2. In deroga alle disposizioni degli , il Consiglio può autorizzare il direttore, quando egli non dispone di fondi sufficienti per far fronte alle spese derivanti dalle sue operazioni, a vendere al prezzo corrente i quantitativi di stagno necessari per coprire tali spese.
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