Sesto Accordo

Art. 34

Suddivisione del tonnellaggio totale di esportazione ammesso

In vigore dal 20 set 1984
Suddivisione del tonnellaggio totale di esportazione ammesso 1. Il tonnellaggio totale di esportazione ammesso per un periodo di controllo qualsiasi viene suddiviso tra i Membri produttori proporzionalmente alla cifra di produzione o di esportazione, a seconda del caso, per gli ultimi quattro trimestri consecutivi precedenti un periodo di controllo e che non siano stati a loro volta dichiarati periodi di controllo. Nella suddivisione in parola effettuata conformemente al presente paragrafo, il Consiglio tiene debitamente conto di qualsiasi circostanza di cui alla regola n. 6 dell'allegato F del presente accordo, o giudicata eccezionale da un qualsiasi Membro produttore in applicazione della regola n. 9 dell'allegato F e, con il consenso degli altri Membri produttori, può utilizzare per il Membro interessato la cifra della sua produzione o delle sue esportazioni, a seconda del caso, per un altro periodo determinato dal Consiglio. 2. a) In deroga alle disposizioni del par. 1 del presente articolo, il Consiglio può, con il consenso di un Membro produttore, ridurre la quota dello stesso sul tonnellaggio totale di esportazione ammesso e ridistribuire la differenza che ne risulta tra gli altri Membri produttori proporzionalmente alla percentuale degli stessi, oppure, se necessario, con altre modalità. b) Il quantitativo di stagno determinato conformemente al precedente punto a) per qualsiasi singolo Membro produttore e per qualsiasi periodo di controllo, è ritenuto pari, ai fini del presente articolo, al tonnellaggio di esportazione ammesso per tale Membro durante il suddetto periodo di controllo. 3. Le esportazioni nette di stagno provenienti da ciascun Membro produttore per ciascun periodo di controllo si limitano, salvo diverse disposizioni del presente articolo, al tonnellaggio di esportazione ammesso per il Membro produttore interessato nel periodo di controllo in considerazione. 4. Ciascun Membro produttore attua le misure necessarie all'osservanza e all'applicazione del presente articolo in modo che le sue esportazioni corrispondano per quanto possibile al tonnellaggio di esportazione ammesso per qualsiasi periodo di controllo. 5. a) Se ritiene che non sarà in grado di esportare, durante un periodo qualsiasi di controllo, il quantitativo di stagno che il suo tonnellaggio di esportazione ammesso gli consente di esportare nel corso del periodo di controllo predetto, qualsiasi Membro produttore è tenuto a rilasciare al più presto una dichiarazione in tal senso al Consiglio, comunque non oltre due mesi di calendario dopo la data alla quale tale tonnellaggio è diventato effettivo. b) Se il Consiglio ha ricevuto una dichiarazione in tal senso o se ritiene che un Membro produttore non sarà in grado di esportare, durante un periodo qualsiasi di controllo, il quantitativo di stagno che è autorizzato ad esportare nel quadro del suo tonnellaggio di esportazione ammesso, il Consiglio può prendere le disposizioni che giudica atte a garantire l'esportazione effettiva del tonnellaggio totale di esportazione ammesso. 6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio può decidere che le esportazioni di stagno di un qualsiasi Membro produttore comprendano lo stagno contenuto in qualsiasi derivato della produzione mineraria del membro in questione.
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