Sesto Accordo
Art. 39
Scorte detenuto da membri produttori
In vigore dal 20 set 1984
Scorte detenuto da membri produttori
1. a) Le scorte di stagno detenute da un Membro produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C del presente accordo fornisce per tale Membro non possono, in alcun momento di un periodo di controllo, superare il quantitativo indicato per questo Membro nell'allegato D del presente accordo.
b) In queste scorte non è compreso lo stagno in fase di
trasporto tra la miniera ed il punto di esportazione definito all'allegato C.
c) Il Consiglio può rivedere l'allegato D; in tal caso, però, se ha aumentato il tonnellaggio indicato nell'allegato D per un Membro determinato, esso può imporre condizioni relative al quantitativo in tal modo aggiunto, anche in ordine al periodo e alle esportazioni successivi.
2. Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata ai sensi
dell', lettera a) del quinto accordo ed ancora operante alla risoluzione di detto accordo, nonché qualsiasi condizione imposta in merito, saranno ritenuti approvati o imposti conformemente al presente accordo, salvo diversa decisione del Consiglio entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo.
3. Qualsiasi deposito speciale effettuato in forza dell'
viene dedotto dall'importo delle scorte che, conformemente al presente articolo, il Membro produttore interessato può detenere durante un periodo di controllo.
4. a) Se sul territorio del Membro produttore elencato all'allegato
E del presente accordo, il minerale di stagno è inevitabilmente estratto dal suo giacimento naturale contemporaneamente agli altri minerali citati nello stesso allegato e se, di conseguenza, la limitazione delle scorte di cui al paragrafo 1 del presente articolo incidesse senza valido motivo anche sull'estrazione di questi altri minerali, possono essere detenute nel territorio suddetto scorte sperimentali di concentrato di stagno, a condizione che il governo di questo Membro certifichi che lo stagno in questione è stato estratto esclusivamente in associazione con questi altri minerali e che viene effettivamente mantenuto sul suo territorio, fermo restando che il rapporto tra la scorta supplementare e il quantitativo degli altri minerali estratti non superi mai la proporzione di cui all'allegato E.
b) Salvo il caso di consenso del Consiglio, l'esportazione di
tali scorte, supplementari inizia soltanto dopo la liquidazione di tutto lo stagno metallico della scorta stabilizzatrice; in seguito, tali scorte possono essere esportate soltanto a concorrenza trimestrale del più elevato tra i due valori seguenti cioè un quarantesimo del totale oppure 250 t.
5. I Membri elencati agli allegati D oppure E, in consultazione con
il Consiglio, possono emanare normative che disciplinano l'alimentazione, la protezione e il controllo di qualsiasi scorta supplementare la cui costituzione sia stata approvata ai sensi del presente articolo.
6. Con il consenso del Membro produttore interessato, il Consiglio può rivedere gli allegati D ed E.
7. Ciascun Membro produttore invia al Consiglio, ad intervalli
indicati da quest'ultimo, un rilevamento delle scorte di stagno che si trovano sul suo territorio e che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C fornisce per tale Membro. In detti rilevamenti non viene inserito lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il punto di esportazione definito all'allegato C. Nei rilevamenti vengono indicate separatamente le scorte detenute in forza del paragrafo 4 del presente articolo.
8. Un Membro produttore che effettua depositi speciali
conformemente all', o che è stato autorizzato ad aumentare i suoi tonnellaggi in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, notifica al Consiglio, al più tardi 12 mesi prima della risoluzione del presente accordo, il suo programma per lo smaltimento di detti depositi speciali o per l'esportazione della totalità o di una parte dei tonnellaggi suddetti escludendo però le scorte supplementari la cui esportazione è disciplinata dal paragrafo 4 del presente articolo; inoltre, esso consulta il Consiglio circa il modo migliore per effettuare tali esportazioni senza provocare disorganizzazioni evitabili sul mercato dello stagno.
Il Membro produttore interessato terrà debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
Storico versioni
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