Sesto Accordo›Parte QUARTA
Art. 42
Misure differenziate e correttive
In vigore dal 20 set 1984
Misure differenziate e correttive
I Membri in via di sviluppo consumatori e i paesi meno progrediti che sono Membri dell'accordo, i cui interessi sono lesi dalle misure attuate in forza del presente accordo possono chiedere al Consiglio di applicare opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio esamina l'eventualità di attuare siffatte misure conformemente al paragrafo 3 del capitolo III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
Storico versioni
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