Sesto Accordo
Art. 40
Provvedimenti in caso di carenza di stagno
In vigore dal 20 set 1984
Provvedimenti in caso di carenza di stagno
1. Se, in un momento qualsiasi in cui il prezzo è compreso nel
settore superiore oppure è più elevato, considera che esiste o minaccia di verificarsi una grave carenza di stagno, il Consiglio:
a) mette fine al controllo delle esportazioni eventualmente in vigore o raccomanda il livello che le scorte non devono superare;
b) raccomanda ai Membri di fare quanto in loro potere per
aumentare con la massima rapidità i quantitativi di stagno che essi possono rendere disponibili.
2. Il Consiglio decide il periodo di validità delle misure
stabilite nel presente articolo; tale periodo viene calcolato in trimestri restando inteso che, quando tali misure vengono applicate per la prima volta in forza del presente accordo o quando vengono nuovamente applicate dopo un intervallo durante il quale non si è verificata alcuna carenza riconosciuta, il Consiglio può dichiarare periodo di applicabilità delle misure predette qualsiasi periodo che non sia superiore a 5 mesi nè inferiore ad 1 mese e che scada il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre.
3. Il Consiglio può annullare le misure decise sulla base del
presente articolo prima della loro entrata in vigore, cessarne l'applicazione in fase di esecuzione oppure prorogarle da un trimestre all'altro.
4. Sulla base delle stime di produzione e di consumo effettuate dal
Consiglio a norma dell', lettera a), e tenendo conto dell'importo di stagno metallico e di liquidità detenuto nella scorta stabilizzatrice nonché di altri fattori pertinenti, in particolare del grado di utilizzazione del potenziale produttivo, della disponibilità di altre scorte di stagno nonché delle tendenze dei prezzi correnti, il Consiglio svolge gli studi necessari per valutare la domanda e la disponibilità complessiva di stagno per il periodo dichiarato e per gli eventuali periodi successivi da esso determinati.
5. Il Consiglio può, alla maggioranza di due terzi ripartita,
invitare i Membri a concordare con esso misure tali da garantire ai Membri consumatori una equa distribuzione degli approvvigionamenti di stagno disponibili.
6. Il Consiglio può avviare consultazioni con i Membri produttori per definire adeguate misure compatibili con altri accordi commerciali internazionali, nell'intento di riservare, in caso di carenza, un trattamento preferenziale per le forniture di stagno, ai Membri consumatori.
7. A ciascuna sessione tenuta nel periodo di validità del presente
articolo, il Consiglio rivede i risultati delle misure attuate in forza dello stesso dalla precedente sessione in poi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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