Sesto Accordo›Parte QUARTA
Art. 43
Consultazioni
In vigore dal 20 set 1984
Consultazioni
Su richiesta di un Membro, il Consiglio procede a consultazioni
relative ai fattori che incidono direttamente sull'offerta o sulla domanda. Il Consiglio può presentare le sue raccomandazioni all'esame dei Membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-43