Sesto AccordoParte QUARTA

Art. 43

Consultazioni

In vigore dal 20 set 1984
Consultazioni Su richiesta di un Membro, il Consiglio procede a consultazioni relative ai fattori che incidono direttamente sull'offerta o sulla domanda. Il Consiglio può presentare le sue raccomandazioni all'esame dei Membri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-43

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