Sesto Accordo›Parte QUARTA
Art. 46
Sblocco delle scorte di stagno a carattere non commerciale
In vigore dal 20 set 1984
Sblocco delle scorte di stagno a carattere non commerciale
1. Un Membro che desidera sbloccare lo stagno che detiene nelle sue
scorte a carattere non commerciale, dopo opportuno preavviso, consulta il Consiglio circa le modalità di sblocco.
2. Quando un Membro rende noto un piano di sblocco delle sue scorte
di stagno a carattere non commerciale, il Consiglio avvia quanto prima consultazioni ufficiali al riguardo con il Membro interessato onde garantire la corretta applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Il Consiglio passa periodicamente in rassegna lo stato di
avanzamento delle operazioni di sblocco e può inviare raccomandazioni al Membro interessato. Quest'ultimo tiene debitamente conto di tali raccomandazioni.
4. Lo sblocco delle scorte a carattere non commerciale viene
effettuato tenendo debitamente conto della necessità di tutelare i produttori, le imprese di trasformazione ed i consumatori di stagno contro la disorganizzazione inevitabile dei loro mercati consueti e le conseguenze negative di tali sblocchi sugli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, ai fini del buon funzionamento e dell'espansione della industria estrattiva dello stagno nel territorio o nei territori dei Membri produttori. Gli sblocchi debbano avvenire per quantitativi e in periodi tali da non perturbare indebitamente la produzione e l'occupazione nell'industria dello stagno nei territori dei Membri produttori e in modo da evitare gravi difficoltà nell'economia dei Membri produttori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-46