Sesto Accordo

Art. 48

Ricorsi

In vigore dal 20 set 1984
Ricorsi 1. L'eventuale ricorso contro un Membro che abbia commesso un'infrazione al presente accordo per la quale quest'ultimo non preveda un'altra soluzione viene deferito alla decisione del Consiglio su richiesta del ricorrente. 2. Salvo disposizione contraria del presente accordo, l'infrazione al presente accordo può essere contestata ad un Membro soltanto se è stata adottata una risoluzione in proposito. La contestazione specifica la natura e la gravità dell'infrazione. 3. Se ai sensi del presente articolo constata che un Membro ha commesso un'infrazione al presente accordo, il Consiglio può, a meno che l'accordo medesimo non preveda un'altra sanzione, privare il Membro in questione dei suoi diritti di voto e degli altri diritti fino a quando detto Membro non abbia sanato l'infrazione o non abbia altrimenti assolto ai suoi obblighi. 4. Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente accordo" è considerata comprensiva dell'infrazione ad una delle condizioni imposte dal Consiglio o del mancato adempimento di qualsiasi obbligo fatto ad un Membro a norma del presente accordo. 5. Il Membro che ritenga gravemente lesi i suoi interessi economici ai sensi del presente accordo a seguito di provvedimenti attuati da uno o più altri Membri, diversi dai provvedimenti attuati in tempo di guerra, può presentare un ricorso al Consiglio. 6. Alla ricezione del ricorso, il Consiglio procede ad un esame dei fatti e, alla maggioranza dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori e dei voti detenuti da tutti i Membri produttori, decide dell'eventuale fondatezza del ricorso del Membro e, in caso positivo, autorizza il ricorrente a recedere dal presente accordo.
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