Sesto Accordo
Art. 52
Ratifica, accettazione o approvazione
In vigore dal 20 set 1984
Ratifica, accettazione o approvazione
Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o
approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-52