Sesto Accordo

Art. 52

Ratifica, accettazione o approvazione

In vigore dal 20 set 1984
Ratifica, accettazione o approvazione Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il depositario.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-52

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