Sesto Accordo

Art. 57

Modifiche

In vigore dal 20 set 1984
Modifiche 1. Alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori e del totale dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori, il Consiglio può raccomandare ai Membri eventuali modifiche al presente accordo. Nella sua raccomandazione, il Consiglio prescrive i termini entro i quali ogni Stato membro dovrà notificare al depositario la ratifica, l'accettazione, l'approvazione oppure il rifiuto della modifica. 2. Il Consiglio può prorogare il termine prescritto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione. Il Consiglio notifica la proroga al depositario. 3. Se, entro il termine fissato a norma del paragrafo 1 del presente articolo o prorogato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una modifica viene ratificata, accettata od approvata da tutti i Membri, detta modifica entra in vigore non appena il depositario riceve tale ratifica, accettazione o approvazione. 4. Se, entro il termine fissato in forza del paragrafo 1 o prorogato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una modifica non viene ratificata, accettata od approvata dai Membri che detengono almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno l'80% di tutti i voti dei Membri consumatori, detta modifica non entra in vigore. 5. Se entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1 o prorogata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, una modifica viene ratificata, accettata od approvata dai Membri che detengono almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno l'80% di tutti i voti dei Membri consumatori: a) per i Membri che hanno notificato tale ratifica, accettazione o approvazione, la modifica entra in vigore tre mesi dopo che il depositario ha ricevuto l'ultima ratifica, accettazione o approvazione con la quale è stato raggiunto almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno 80% di tutti i voti dei Membri consumatori; b) qualsiasi Membro che non abbia ratificato, accettato od approvato una modifica alla data della sua entrata in vigore, cessa a tale data di partecipare al presente accordo a meno che dimostri al Consiglio, durante la prima sessione successiva alla data di entrata in vigore della modifica, che si trovava nell'impossibilità di ratificare, accettare o approvare la modifica stessa a seguito di difficoltà di ordine costituzionale ed a meno che il Consiglio non decida di prorogare, nei suoi confronti, il termine di ratifica, di accettazione o di approvazione sino a che dette difficoltà siano state superate. 6. Se ritiene che una determinata modifica possa pregiudicare i suoi interessi, un Membro può, prima della data di entrata in vigore della modifica stessa, notificare al depositario il suo recesso dal presente accordo. Il recesso diventa effettivo alla data di entrata in vigore della modifica. In qualsiasi momento il Consiglio può, alle condizioni e secondo modalità che ritiene adeguate, autorizzare tale Membro a ritirare la sua notifica di recesso. 7. Qualsiasi emendamento al presente articolo entra in vigore soltanto se ratificato, accettato od approvato da tutti i Membri. 8. Le disposizioni del presente articolo non incidono sui poteri conferiti dal presente accordo in ordine alla revisione di uno qualsiasi dei suoi allegati nonché all'applicazione di qualsiasi altro articolo che disponga una procedura specifica per la modifica dell'accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-57

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