Sesto Accordo
Art. 58
Recesso
In vigore dal 20 set 1984
Recesso
Un Membro che recede dal presente accordo durante il suo periodo di
validità, a meno che il recesso avvenga:
a) conformemente alle disposizioni degli , paragrafo 6, o 57, paragrafo 6, oppure
b) con preavviso di almeno 12 mesi presentato al depositario
almeno un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo,
non ha diritto, alla risoluzione del presente accordo, ad alcuna parte del prodotto della liquidazione della scorta stabilizzatrice ai termini dell' nè degli altri atti del Consiglio a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-58