Sesto Accordo
Art. 55
Entrata in vigore
In vigore dal 20 set 1984
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1
lugio 1982 od in qualsiasi data successiva se a tale data i governi dei paesi produttori che coprano almeno l'80% della produzione totale indicata in percentuale nell'allegato A del presente accordo ed i governi dei paesi consumatori che coprono almeno l'80% del consumo totale indicato in percentuale nell'allegato B del presente accordo, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione.
2. Se al 1 luglio 1982 non è entrato in vigore conformemente al
paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio se a quella data i governi dei paesi produttori che coprono almeno il 65% della produzione totale indicata in percentuale nell'allegato A ed i governi dei paesi consumatori che coprono almeno il 65% del consumo totale indicato in percentuale nell'allegato B hanno depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione oppure hanno notificato al depositario, conformemente all', l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio.
3. Se al 1 giugno 1982 non sono raggiunte le percentuali richieste per l'entrata in vigore del presente accordo, conformemente ai paragrafi 1 oppure 2 del presente articolo, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita i governi che hanno depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, oppure che hanno notificato al depositario l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se applicare tra di essi il presente accordo a titolo definitivo o provvisorio, totalmente o in parte, alla data che vorranno fissare.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita ad assistere alla riunione in veste di osservatori anche gli altri governi che hanno firmato il presente accordo o che partecipavano al quinto accordo internazionale sullo stagno.
4. Se 18 mesi dopo la scadenza del quinto accordo, proroga
compresa, il presente accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente come disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione possono decidere per mutuo consenso che, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, l'accordo entra in vigore tra di essi a titolo definitivo. Se detti governi non decidono di applicare tra di essi l'accordo a titolo definitivo, esso rimane in vigore a titolo provvisorio.
5. Per qualsiasi governo che depositi lo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione od adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito.
Storico versioni
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