Sesto Accordo

Art. 53

Notifica di applicazione provvisoria

In vigore dal 20 set 1984
Notifica di applicazione provvisoria 1. Un governo firmatario che intenda ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio abbia fissato condizioni di adesione ai sensi dell', ma che ancora non abbia potuto depositare il suo strumento, può in qualsiasi momento notificare al depositario che, nei limiti delle sue procedure costituzionali e/o legislative, esso applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore conformemente all' oppure, se è già in vigore, ad una data specificata. 2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il quale notifica al depositario che, a seguito dell'applicazione del presente accordo nei limiti delle sue procedure costituzionali e/o legislative, non sarà in grado di versare il suo contributo al conto della scorta stabilizzatrice, non può esercitare i suoi diritti di voto sulle questioni inerenti ai capitoli X - XV del presente accordo. Detto governo dovrà comunque soddisfare tutti i suoi obblighi finanziari in ordine al conto di gestione. Salvo decisione contraria del Consiglio, l'adesione provvisoria di un governo che notifica quanto previsto nel presente paragrafo, non deve superare 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-53

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