Sesto Accordo›Parte QUARTA
Art. 47
Sicurezza nazionale
In vigore dal 20 set 1984
Sicurezza nazionale
Nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata in
modo da obbligare un Membro a fornire dati la cui divulgazione sia, a suo avviso, contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-47