Sesto Accordo
Art. 24
Prestiti contratti per la scorta stabilizzatrice
In vigore dal 20 set 1984
Prestiti contratti per la scorta stabilizzatrice
1. Il Consiglio può contrarre prestiti per le esigenze della
scorta stabilizzatrice, garantendoli con pegni sulla scorta stessa, a concorrenza della somma o delle somme che ritiene necessarie. Il Consiglio approva le modalità e le condizioni di tali prestiti.
2. Alla maggioranza di due terzi ripartita, il Consiglio può
prendere i provvedimenti che ritiene necessari per completare le sue risorse.
3. Tutte le spese inerenti a tali prestiti e provvedimenti vengono imputate al conto della scorta stabilizzatrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-24