Sesto AccordoParte SECONDA

Art. 19

Revisione contabile

In vigore dal 20 set 1984
Revisione contabile 1. Il Consiglio nomina revisori contabili incaricati di rivedere i suoi libri contabili. 2. Con la massima sollecitudine dopo la chiusura di ciascun anno finanziario, il Consiglio pubblica i conti di gestione e della scorta stabilizzatrice verificati da revisori indipendenti, fermo restando che i conti della scorta non vengono pubblicati prima di tre mesi dopo la chiusura dell'anno finanziario al quale si riferiscono.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-19

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