Sesto Accordo›Parte SECONDA
Art. 19
Revisione contabile
In vigore dal 20 set 1984
Revisione contabile
1. Il Consiglio nomina revisori contabili incaricati di rivedere i suoi libri contabili.
2. Con la massima sollecitudine dopo la chiusura di ciascun anno
finanziario, il Consiglio pubblica i conti di gestione e della scorta stabilizzatrice verificati da revisori indipendenti, fermo restando che i conti della scorta non vengono pubblicati prima di tre mesi dopo la chiusura dell'anno finanziario al quale si riferiscono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-19