Sesto AccordoParte SECONDA

Art. 18

Moneta di pagamento

In vigore dal 20 set 1984
Moneta di pagamento I versamenti in contanti che i Membri debbono effettuare sul conto di gestione ai sensi degli , i versamenti in contanti che i membri debbono effettuare sul conto della scorta stabilizzatrice ai sensi degli , i versamenti in contanti imputati al conto di gestione e destinati ai Membri in forza dell' ed i versamenti in contanti imputati al conto della scorta stabilizzatrice e destinati ai Membri in forza degli sono fissati nella moneta del paese ospitante ed effettuati in tale moneta. Alternativamente, e a discrezione della parte interessata, l'equivalente dell'importo dovuto nella moneta del paese ospitante, calcolato al tasso di cambio vigente il giorno del pagamento, può essere versato in qualsiasi moneta liberamente convertibile nella moneta del paese ospitante sui mercati valutati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo