Sesto Accordo

Art. 14

Percentuali e voti

In vigore dal 20 set 1984
Percentuali e voti 1. I Membri produttori detengono insieme 1000 voti. Ciascun Membro produttore riceve inizialmente cinque voti; i rimanenti vengono divisi tra i Membri produttori rispettando per quanto possibile la proporzione delle loro singole percentuali di produzione riportate nelle tabelle redatte o riviste dal Consiglio conformemente al par. 3 o al par. 4 del presente articolo. 2. I Membri consumatori detengono insieme 1000 voti. Ciascun Membro consumatore riceve inizialmente cinque voti oppure, se i Membri consumatori sono in numero superiore a 30, il numero intero più alto in modo che il totale dei voti iniziali non superi 150; i voti rimanenti vengono divisi tra i Membri consumatori rispettando per quanto possibile la proporzione delle loro singole percentuali di consumo riportate nelle tabelle redatte o riviste dal Consiglio conformemente al par. 3 o al par. 4 del presente articolo. 3. Ai fini dei parr. 1 e 2 del presente articolo, nella sua prima sessione il Consiglio redige tabelle di percentuali di produzione e di consumo riguardanti rispettivamente i Membri produttori e i Membri consumatori. Dette tabelle hanno effetto immediato. 4. Le tabelle redatte conformemente al par. 3 del presente articolo vengono in seguito riviste dal Consiglio annualmente od ogni qualvolta avvenga un cambiamento nel numero dei Membri o nella loro ripartizione in categorie. Le tabelle riviste hanno effetto immediato. 5. Ai fini dei parr. 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio decide la distribuzione o la ridistribuzione delle percentuali di produzione tra i Membri produttori, conformemente all'allegato F del presente accordo. 6. Alla maggioranza dei due terzi ripartita il Consiglio può rivedere l'allegato F. 7. Ai fini dei parr. 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio decide la distribuzione o la ridistribuzione delle percentuali di consumo tra i Membri consumatori, sulla base del consumo medio di stagno dei singoli Membri consumatori per ciascuno dei tre anni civili precedenti. 8. Nessun Membro può detenere oltre 450 voti. 9. Non è ammesso il frazionamento dei voti.
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